di Cristian Ceroni
Nel nostro ordinamento, una prima azione volta ad individuare le responsabilità di tipo penale di internet, sono state mutuate dalle norme disciplinanti le responsabilità editoriali della carta stampata (art. 57 e 57-bis c.p.) emergere un intero sommerso di violenze ed abusi perpetrati ai danni di sfortunati bambini.
Sulle orme di questa interpretazione si è fatto ricorso anche all'art.2050 c.c.
"Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno"
assimilando queste attività pericolose alla gestione di un server di rete.
Pertanto, lo spazio web può risultare responsabile solo nell'eventualità in cui non siano presenti misure ideonne ad evitare il danno, ivi comprese misure di monitoraggio del materiale contenuto sul sito.
Ma il rischio di rispondere a fatti commessi dagli utenti non èlimitato al solo provider.
L'art. 2048c.c. recita
"Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto"
e art. 2049 c.c dispone che
"I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti"
sono infatti applicabili anche al mondo della rete.
Nella situazione attuale, si sta sviluppando una corrente di pensiero che sostiene come l'amministratore di un sito web non abbia alcun potere di vigilanza e controllo sul materiale inserito, in quanto la sua attività si limita esclusivamente nel metter a disposizione degli "ospiti" il suo spazio web. Infatti è difficile e forzato un paragone al service provider con il direttore di testata, in quanto per l'ISP è praticamente impossibile effettuare un monitoraggio dei materiali immessi dai clienti.
Una possibile colpa da attribuire al provider però può essere individuata quando quest'ultimo, nonostante a conoscenza dei contenuti abusivi/lesivi contenuto sul suo spazio, non abbia provveduto a rimuoverli.
Da non dimenticare poi come l'amministratore di uno spazio web non può accedere alle caselle di posta elettronica degli utenti, e di logica non può essere chiamato a rispondere di omesso controllo sulla corrispondenza telematica, ove siano stati indivituati reati per mezzo di esse.
In base a ciò, si osservano posizioni diverse. Da una parte si suggerisce di riservare il diritto di controllo nelle caselle avvalendosi della disposizione contenuta nell'art. 51 c.p.
"L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorita', esclude la punibilita'.
Se un fatto costituente reato e' commesso per ordine dell'Autorita', del reato risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. Risponde del reato altresi' chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.
Non e' punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimita' dell'ordine".
Dall'altra invece, di equiparare il contenuto della casella di posta elettronica ad una cartolina postale, dando così la possibilità al gestore di prenderne conoscenza (ovviamente preceduto da una disposizione di legge ad hoc)

| Per
informazioni contattare staff@cybercrimes.it
Il logo cybercrimes.it e le immagini relative sono di proprietà del sito. La documentazione presente nel sito è soggetta alla licenza Creative Commons ed è quindi liberamente riproducibile riportando il nome dell'autore originale. |