Cybercrime:
riflessioni sulla produzione normativa in Italia.

di Massimo Adduci

Con la necessità di allineare in nostro codice penale ai tempi, negli ultimi anni, si è intrapresa una considerevole produzione normativa soprattutto in relazione all’adempimento di obblighi di cooperazione europea e internazionale.

Rientrano nei reati identificabili come cybercrimes, tutti i comportamenti lesivi del bene specificatamente tutelato, che è identificato nella “sicurezza dei sistemi informatici”.
Proviamo ad analizzare in un arco temporale di venti anni, dal 1980 al 2000, tutte le norme che si occupano direttamente o indirettamente della tutela dei sistemi informatici.

Nel 1981 la Legge n. 121 istituisce la banca dati del Ministero dell’Interno.
Dopo 10 anni, di completa vacanza normativa, viene approvata la legge n. 1 relativa al mercato mobiliare su circuito telematico dei titoli negoziati in borsa e viene convertito in legge (n.197) il decreto (n.143) in tema di carte di credito e di pagamento.
Nel 1993 con la Legge n. 547 si modificano e si integrano norme del codice penale e di procedura penale in tema di criminalità informatica.
Nel 1996 viene introdotta la Legge 675 sulla tutela delle persone e altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali.
Nel 1997 il Decreto 513 introduce la firma digitale e la Legge 249 istituisce l’Autorità per le telecomunicazioni.
Un anno dopo viene approvata la Legge 269 sulla pedopornografia anche on-line e il Decreto L.vo 114 che disciplina il commercio elettronico.
Nel 1999 abbiamo il Decreto 185 in attuazione della Direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, mentre nel 2000 “nascono” la Legge 248 sul diritto d’autore e il Decreto L.vo 373 in materia di pirateria audiovisiva. (in attuazione della Direttiva 98/84/CE).

Per gli addetti del settore o per chi si avvicina solo ora alla computer forensic, questa sintesi, non vuole essere ovviamente uno strumento su cui basare il proprio know how in materia legale ma dimostrare solamente, che non esiste una omogeneità nella produzione normativa, né un codice che disciplini in maniera organica i reati informatici.

Una realtà problematica per chi, tutti i giorni nel proprio lavoro, deve conciliare tecnica e giurisprudenza.
Purtroppo, la tutela messa in essere dal legislatore, è scaturita a mio parere, esclusivamente dall’esigenza di dare una risposta, a volte nemmeno particolarmente tempestiva, ad un fenomeno che negli anni ha assunto una rilevanza di importanza mondiale.




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